REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO AIFA APS

Art. 1 – Oggetto – Finalità.

Ai fini di salvaguardare l’immagine dell’Associazione attraverso l’uso appropriato della denominazione e del logo associativi, nonché regolamentare i rapporti istituzionali con soggetti esterni all’Associazione, il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio della Associazione Italiana Famiglie ADHD a soggetti pubblici e privati.

Il Patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all’evento specifico per il quale è richiesto e solo per il periodo corrispondente.

Il Patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative.

È prevista la concessione del Patrocinio esclusivamente a titolo gratuito, ovvero senza concessione di contributi o vantaggi economici. Specifiche richieste di contributi devono essere inoltrate separatamente e deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Criteri per la concessione di patrocini.

La concessione del Patrocinio è decisa dal Consiglio Direttivo dell’Associazione AIFA APS a seguito di una valutazione che terrà conto dei seguenti criteri:

  • coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’Associazione di cui all’art.3 dello Statuto;
  • rilevanza qualitativa dell’iniziativa per i professionisti rappresentati;
  • competenza dei soggetti partecipanti all’iniziativa o componenti gli organi dell’ente richiedente;
  • partecipazione, dove possibile, di rappresentante AIFA APS per presentazione associazione o testimonianza;
  • nel caso di iniziative che presentino oneri a carico dei partecipanti, previsione di forme di agevolazione congrue per i soci AIFA APS regolarmente iscritti;
  • la data della manifestazione proposta non dovrà interferire con altre manifestazioni Nazionali e/o Internazionali, organizzate dall’Associazione;

Il Patrocinio non potrà essere in ogni caso concesso in relazione ad attività generiche.

Art. 3 – Limitazioni ed esclusioni.

Il presente Regolamento non prevede la concessione di patrocini:

  • per iniziative di carattere politico;
  • per iniziative a fine di lucro sviluppate con attività commerciali o d’impresa;
  • per iniziative palesemente in contrasto con le finalità dell’Associazione;
  • per iniziative in cui sussistano conflitti di interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e l’Associazione;
  • in presenza di elementi che possono recare danno ed offuscamento all’immagine dell’Associazione.

Non saranno concessi patrocini che in qualche modo avallino pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di esclusivo interesse promozionale.

Art. 4 – Utilizzo del Logo dell’Associazione AIFA APS.

La concessione del Patrocinio dell’Associazione AIFA APS per un evento non implica automaticamente l’utilizzo del logo.

L’autorizzazione all’uso del logo e le relative modalità (stampa sul programma, stampa sui blocchi, stampa sulle cartelline, ecc.) devono essere esplicitamente richieste e concordate con l’Associazione.

La concessione del Logo viene autorizzata unicamente per l’evento per cui viene fatta richiesta di Patrocinio.

È vietato qualsiasi altro ulteriore successivo utilizzo.

I soggetti richiedenti il Patrocinio sono autorizzati a utilizzare formalmente denominazione e logo associativi e a fare menzione del Patrocinio solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell’AIFA APS.

Art. 5 – Adempimenti derivanti dalla concessione.

I soggetti patrocinati utilizzano denominazione e logo associativo attraverso la dicitura: “Con il Patrocinio di AIFA APS – Associazione Italiana Famiglie ADHD”.

L’AIFA APS con la concessione del Patrocinio non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione l’AIFA APS potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell’utilizzo delle informazioni contenute nella documentazione, anche elettronica, del soggetto destinatario del Patrocinio.

Tanto meno l’AIFA APS risponde per le obbligazioni previste e non onorate dal soggetto a cui è concesso il Patrocinio.

Art. 6 – Clausola di recesso.

L’AIFA APS si riserva di recedere dalla concessione del Patrocinio e/o di tutelare la propria immagine, in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di Patrocinio, senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi.

Art. 7 – Modalità di richiesta del Patrocinio dell’Associazione AIFA APS.

Il soggetto interessato a ottenere il Patrocinio dell’Associazione, deve inviare specifica richiesta compilando l’allegato “Modulo di Richiesta” nel quale sono riassunte le motivazioni della richiesta, accompagnato dai seguenti allegati:

  • recapiti del responsabile dell’iniziativa o dell’ente organizzatore;
  • sede congressuale, data e numero di partecipanti previsto;
  • programma scientifico dell’evento;
  • sito internet dedicato all’iniziativa (se presente);
  • programma dell’evento (anche in bozza);
  • elenco di ulteriori richieste di Patrocinio inoltrate ad altri soggetti pubblici e/o privati.

La domanda deve pervenire almeno 2 mesi prima dell’evento, salvo casi di urgenza che saranno valutati singolarmente.

Tutte le richieste pervenute saranno valutate dal Consiglio Direttivo nell’ambito della prima seduta utile.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutata la domanda pervenuta, decide se concedere il Patrocinio all’iniziativa. In caso di decisione positiva l’Associazione trasmette la comunicazione di concessione del Patrocinio entro 15 giorni lavorativi successivi alla seduta del Consiglio Direttivo. I termini indicati possono subire prolungamenti nel periodo estivo e nel periodo di ferie natalizie per motivi di organizzazione interna.

L’AIFA APS si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini dell’istruttoria e della valutazione dell’istanza di Patrocinio, nonché per la concessione di denominazione e logo.

Gli organizzatori sono tenuti a inviare il Programma definitivo almeno 30 giorni prima dell’evento.

Art. 8 – Divulgazione.

Il programma dell’evento patrocinato sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’Associazione www.associazioneaifa.it nella sezione dedicata agli eventi patrocinati.

L’Associazione si rende altresì disponibile a divulgare il programma degli eventi patrocinati ai propri associati attraverso l’invio di newsletter e pubblicazione sulla propria pagina facebook.

Art. 9 – Disposizioni finali.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente all’assunzione della specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.


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