Associazione Italiana Famiglie ADHD
Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

 Testo approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci
del 18 giugno 2022

1.1.  In data 5 ottobre 2002 a Napoli, con scrittura privata registrata in data 16 ottobre 2002, è stata costituita l’Associazione nazionale denominata “Associazione Italiana Famiglie ADHD (ADHD, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) Onlus” (in breve AIFA Onlus) e di seguito indicata anche con il solo termine “Associazione”.

1.2.  Lo Statuto viene modificato ai sensi del Codice civile e del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito indicato come Codice del Terzo Settore), per l’acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale – APS.

1.3.  In conseguenza della modifica l’Associazione è denominata “Associazione Italiana Famiglie ADHD APS” (in breve AIFA APS). L’utilizzo dell’acronimo APS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.4.  Il logo dell’Associazione è costituito da una figura rappresentante due genitori che si danno la mano e si curvano sul cuore al centro, tra di loro. Il logo è su fondo azzurro, con le figure di color bianco e sotto l’acronimo AIFA APS. Gli Organi nazionali di AIFA assicurano la tutela del nome e del simbolo associativo e ne disciplinano l’utilizzo.

1.5.  La durata dell’Associazione è illimitata.

2.1.  L’Associazione ha sede legale in Rignano Flaminio (RM).

2.2.  La variazione dell’indirizzo della sede legale all’interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto mentre il suo trasferimento in altro Comune comporterà modifica dello Statuto quindi potrà avvenire solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

2.3.  Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale potranno essere istituite e soppresse Sedi Territoriali ai sensi dell’articolo 14.2 del presente Statuto.

3.1.  L’Associazione AIFA sostiene i pazienti con diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione – Iperattività (ADHD) e le loro famiglie e promuove la divulgazione scientifica nel campo dell’ADHD e sue comorbidità al fine di migliorare la qualità della vita dei soggetti coinvolti.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via principale attività di interesse generale in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri Associati e di quello delle persone aderenti agli enti Associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.

Per la realizzazione delle proprie finalità l’Associazione svolge le attività di interesse generale riconducibili ai settori di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), d), g), h), i), l), w) del Codice del Terzo Settore in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.2.  In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione si adopera per

  1. creare una rete di volontari disponibili all’ascolto e all’aiuto di genitori in difficoltà nella gestione dei figli e/o di un familiare adulto con diagnosi di ADHD o in cerca dei percorsi di valutazione specifica. Volontari che, grazie alla loro esperienza e preparazione, possano essere punto di riferimento anche per insegnanti ed operatori sanitari e sociali, fornire informazioni sul disturbo, sulla presenza dei Centri specialistici, sulle normative vigenti;
  2. coordinare e favorire i contatti tra famiglie con problemi legati alla sintomatologia dell’ADHD e disturbi ad esso correlati anche attraverso sportelli di ascolto, gruppi di auto mutuo aiuto, incontri per famiglie e bambini, centri estivi e corsi di formazione specifici;
  3. creare una mappatura nazionale di Centri specialistici nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e di professionisti esperti nella diagnosi e nel trattamento dell’ADHD e sue comorbidità;
  4. difendere e tutelare i diritti delle persone con ADHD e delle loro famiglie mettendoli a conoscenza delle norme esistenti e fornendo il supporto di legali esperti;
  5. creare contatti e collaborare con le istituzioni locali e nazionali allo scopo di far conoscere i bisogni di cura dei pazienti con ADHD e delle loro famiglie; presentare proposte per la predisposizione di normative e Linee Guida specifiche per l’ADHD;
  6. favorire il dialogo tra istituzioni perché vengano predisposti tavoli/gruppi di lavoro che emanino protocolli d’intesa su specifici ambiti;
  7. migliorare la consapevolezza nella società sull’ADHD e la compromissione che esso può causare nella vita delle persone, avvalendosi di una divulgazione basata sulle evidenze scientifiche;
  8. far conoscere tutte le iniziative dell’Associazione attraverso un’attività di comunicazione che si avvale di diversi strumenti: il sito internet dell’Associazione i canali social, la newsletter, l’ufficio stampa, il periodico ed altre pubblicazioni. Tutto ciò contribuisce a diffondere informazioni utili sull’ADHD sul modo di operare la diagnosi e la presa in carico terapeutica e aggiornamenti di carattere scientifico come ricerche, pubblicazioni, Linee Guida nazionali e internazionali, quando necessario, tradotti in italiano dall’Associazione;
  9. svolgere attività editoriale promuovendo, producendo e distribuendo materiali divulgativi, come libri, pubblicazioni periodiche e/o occasionali, supporti informatici destinati principalmente, ma non esclusivamente, agli Associati;
  10. organizzare incontri, congressi, corsi di formazione e seminari informativi, rivolti a professionisti del settore sanitario e sociale, ad insegnanti e familiari allo scopo di accrescere conoscenze scientifiche sull’ADHD;
  11. favorire l’inserimento nei corsi di laurea e nell’offerta di formazione post-universitaria di programmi che comprendano anche l’ADHD in modo che i professionisti possano apprendere gli strumenti per la valutazione, diagnosi e la presa in carico corretta del disturbo;
  12. organizzare ricerche attraverso i propri Associati e/o in collaborazione con altre Associazioni di pazienti e Università allo scopo di evidenziare dati utili, di particolare interesse sanitario e sociale, in tema di ADHD;
  13. favorire per le persone con ADHD, minori e adulti, l’attivazione di percorsi di appropriata presa in carico terapeutica nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Le Linee Guida SINPIA (2002/2003) e le Linee Guida Internazionali raccomandano principalmente come efficaci: Parent Training, Teacher Training, psicoterapia cognitivo comportamentale, terapia farmacologica;
  14. favorire la creazione di una rete – in ambito sanitario, scolastico, sociale e lavorativo – di tutte le figure coinvolte nella presa in carico delle persone con ADHD, familiari ed operatori;
  15. favorire la collaborazione e l’organizzazione, di iniziative comuni con altri Enti pubblici ai sensi dell’art.55 del Codice del Terzo Settore e con Enti privati, compresi quelli che si occupano di terapie complementari, anche mediante convenzioni;
  16. favorire la rete e la collaborazione con altre Associazioni Nazionali e territoriali, europee ed extra-europee che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione e che si occupino di ADHD e di disturbi in comorbidità;
  17. promuovere ed organizzare occasionalmente iniziative dedicate alla raccolta fondi e/o alla divulgazione come da art. 3.4 del presente Statuto (spettacoli, rappresentazioni, tornei, concorsi, etc.) i cui proventi saranno utilizzati per finanziare i progetti dell’Associazione.
  18. L’Associazione prevede anche la partecipazione ai bandi indetti da Enti pubblici e privati presentando progetti attinenti alle attività dell’Associazione.

3.3.  L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.  

3.4.  L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4.1.  Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalla dotazione iniziale pari ad Euro 15.000 (quindicimila) e può essere accresciuto dagli apporti degli Associati, da contributi, sovvenzioni ricevute da organismi internazionali, nazionali, persone fisiche, enti o istituzioni pubbliche e private, immobilizzazioni materiali e immateriali, fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di esercizio e da ogni altra entrata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, ad incrementarlo.

4.2.  Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale decidere l’impiego del patrimonio, conformemente alle previsioni del programma associativo approvato dall’Assemblea, del Codice del Terzo Settore e della legge in generale.

4.3.  I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata, non destinata ad incrementarlo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività diverse a norma dell’art. 6.

4.4.  Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.5.  Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) quote associative;

b) liberalità donazioni e lasciti testamentari;

c) rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, per l’esercizio delle attività associative, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

d) eventuali introiti derivanti dalla sua attività associativa, istituzionale e da attività diverse, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

e) fondi derivanti da convenzioni con Fondazioni e/o enti;

f) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;

g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

h) proventi derivanti da attività di raccolta fondi;

i) ogni altra entrata consentita dalla normativa vigente.

5.1.  Gli Organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea degli Associati all’Associazione;

b) il Consiglio Direttivo Nazionale;

c) il Presidente;

d) l’Organo di Controllo, in caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 30 del Codice del Terzo settore;

e) l’Organo di Revisione legale dei conti, in caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del Codice del Terzo settore.

5.2.  Possono essere facoltativamente istituiti:

–  il Collegio dei Probiviri;

–  il Revisore Legale dei Conti, a prescindere dai limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore.

6.1.  L’Associazione è aperta a tutti coloro che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli scopi e si impegnano a rispettare lo Statuto e le delibere degli Organi sociali.

6.2.  Possono essere Associati, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, accettino integralmente il presente Statuto e che, mosse da spirito di solidarietà, intendono partecipare alle attività sociali e versano la quota associativa. Possono altresì essere Associati: Associazioni di promozione sociale, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. Il numero degli altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

6.3.  Chi intende aderire all’Associazione in qualità di Associato deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo Nazionale recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone, l’impegno ad osservarne Statuto, le delibere degli Organi sociali e deve autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi.

6.4.  L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Agli Associati viene richiesto annualmente il versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Possono essere previste quote associative differenziate fermo restando che tutti gli Associati hanno gli stessi diritti. La quota associativa non è trasferibile ad alcun titolo, non è rimborsabile né restituibile, anche in caso di cessazione del rapporto associativo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6.5.  L’ammissione all’Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro 60 giorni dalla sua ricezione. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso entro 60 giorni e sulle sue motivazioni si pronuncerà il Collegio dei Probiviri, se nominato, altrimenti è l’Assemblea degli Associati che si riunirà per deliberare sulla richiesta, entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso.

6.6.  Gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto:

a) a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere;

b) a partecipare alle Assemblee esercitando il diritto di voto;

c) ad eleggere gli Organi sociali collegiali e farsi eleggere negli stessi;

d) ad esaminare i Libri sociali presso la sede legale dell’Associazione dopo aver presentato motivata richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale. Possono prenderne visione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e farne copia a propria cura e spese. Per i documenti soggetti all’ottemperanza del GDPR (UE) 2016/679 i tempi e le modalità possono essere diverse.

6.7.  Gli Associati sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell’Associazione;

b) all’osservanza dello Statuto, dei documenti che regolano la vita dell’Associazione e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote associative.

6.8.  Il rapporto associativo si scioglie per morte della persona fisica o estinzione dell’ente, per recesso, per esclusione o per decadenza. Il recesso diviene efficace con la ricezione, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, della relativa comunicazione. L’esclusione può essere disposta per gravi motivi quali il mancato rispetto delle norme statutarie e/o delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e/o comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, violazione della legge, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; la decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo Nazionale in caso di mancato pagamento della quota annuale per almeno tre anni, decorsi inutilmente trenta giorni dall’invio del sollecito formale. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale di esclusione o decadenza, gli interessati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri ed in difetto di nomina dello stesso, alla Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. L’Assemblea, in caso di ricorso dell’Associato, avverso un provvedimento di esclusione o decadenza, si riunirà per deliberare entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso.

6.9.  Sono Membri Onorari dell’Associazione coloro che svolgono un’attività di particolare utilità nell’ambito dell’Associazione, anche a mezzo di donazioni e di finanziamenti. Essi sono nominati dall’Assemblea Ordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. I Membri Onorari non sono Associati dell’Associazione, pertanto, non hanno i diritti e gli obblighi di questi ultimi.

7.1.  L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati e di quello delle persone aderenti agli enti associati in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’Associazione definisce questo ruolo come “Referente” regionale e/o provinciale.

7.2.  L’Associazione è tenuta ad iscrivere, in un apposito registro, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

7.3.  L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall’articolo 17 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo Nazionale preventivamente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

7.4.  La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. Fermo restando ciò, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

7.5.  L’Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi.

8.1.  L’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l’Organo sovrano dell’Associazione con funzione deliberativa.

8.2.  L’Assemblea è composta dagli Associati risultanti iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi dalla data prefissata per l’incontro. Gli associati, per poter partecipare all’Assemblea con diritto di voto devono essere in regola con il pagamento della quota annuale, rinnovata almeno 40 giorni prima della data dell’Assemblea. Coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

8.3.  L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o dal Consigliere più anziano. In loro assenza, l’Assemblea designerà il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nominerà un Segretario ed eventualmente, uno o più scrutatori. La verifica della regolarità dell’Assemblea spetta al Presidente.

8.4.  Nelle Assemblee, ogni Associato persona fisica ha diritto ad un solo voto. È ammesso il ricorso alla delega scritta, che deve comunque essere rilasciata ad un altro associato in regola con il versamento della quota secondo quanto riportato nell’articolo 8.2. Gli Associati che sono Enti del Terzo Settore hanno diritto al seguente numero di voti, proporzionato al numero dei loro Associati:

– 1 voto agli ETS con un numero di Associati minore o uguale a 50;

– 2 voti agli ETS con un numero di Associati a partire da 51 fino a 100;

– 3 voti agli ETS con un numero di Associati a partire da 101 fino a 150;

– 4 voti agli ETS con un numero di Associati a partire da 151 fino a 200;

– 5 voti agli ETS con un numero di Associati a partire da 201 in avanti.

Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati quando l’Associazione presenti meno di 500 Associati e può rappresentarne sino ad un massimo di cinque quando l’Associazione contempli un numero di Associati non inferiore a 500.

8.5.  L’Assemblea Ordinaria degli Associati deve essere convocata almeno una volta l’anno in prima e seconda convocazione, mediante la mail indicata sulla scheda di iscrizione, spedita almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza con prova dell’avvenuta ricezione, oppure, in mancanza di indirizzo e-mail, mediante lettera raccomandata A/R, da spedirsi al recapito indicato sul Libro degli Associati almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza (salvo quanto previsto dall’art 8.10 del presente Statuto).

È ammessa la possibilità che l’Assemblea possa riunirsi e validamente deliberare anche con mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’Associato che partecipa e vota, gli sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere e visionare documenti all’ordine del giorno ed esprimere il voto, anche con la garanzia della segretezza, ove prevista. 

Verificandosi tali presupposti l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ovvero, in sua mancanza, il Vicepresidente. L’Assemblea può essere convocata inoltre ogni qualvolta che almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto o due Consiglieri ne presentino richiesta motivata al Consiglio Direttivo Nazionale.

8.6.  L’Assemblea in seduta Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente (personalmente o per delega) almeno la metà degli Associati e le delibere sono valide se assunte con la maggioranza dei voti espressi a favore; l’Assemblea in seduta Ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti (personalmente o per delega) e le delibere sono valide se assunte con la maggioranza dei voti dei presenti espressi a favore.

8.7.  All’Assemblea Ordinaria degli Associati spettano i seguenti compiti:

a) concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione presentando proposte su attività da realizzare in prospettiva, nell’ambito delle finalità espresse dall’art. 3 del presente Statuto;

b) revocare o nominare i membri del Consiglio Direttivo Nazionale alla scadenza del mandato naturale dei medesimi o se sopravvenga la necessità della ricostituzione dell’Organo;

c) deliberare la nomina ed il numero dei membri dell’Organo di Controllo al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 30 del Codice del Terzo Settore. Deliberare sul compenso da attribuire a quest’ultimo ed eventualmente revocarne la nomina;

d) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri, qualora l’Assemblea stessa deliberi di nominarlo;

e) revocare o nominare il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, al verificarsi delle circostanze di cui all’articolo 31 del Codice del Terzo Settore o negli altri casi stabiliti dall’Assemblea e deliberare sul compenso da attribuire al Revisore Legale dei Conti;

f) approvare i Membri Onorari dell’Associazione ai sensi dell’articolo 6.9;

g) approvare il bilancio in forma di rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio inclusi i relativi documenti Associati e predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale, come previsto dall’art 13 del Codice del Terzo Settore dopo aver acquisito il parere dell’Organo di Controllo ove esistente e del Revisore Legale dei Conti se nominato;

h) approvare il bilancio sociale, quando sia obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore o volontariamente predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;

i) deliberare sulla responsabilità degli Associati e dei componenti degli Organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti in difetto di nomina del Collegio dei Probiviri;

j) pronunciarsi in merito alla domanda di ammissione ad Associato, nella circostanza di cui all’articolo 6.5 del presente Statuto in difetto di nomina del Collegio dei Probiviri;

k) approvare il Regolamento Assembleare;

l) deliberare su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

8.8.  L’Assemblea in seduta Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 degli Associati (presenti personalmente o per delega) e le delibere sono valide se assunte con la maggioranza dei voti espressi a favore ed è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli Associati (presenti personalmente o per delega) e le delibere sono valide se assunte con i 2/3 dei voti dei presenti espressi a favore, salvo quanto previsto dall’articolo 8.10.

8.9.  All’Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;

c) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

8.10.  L’Assemblea Straordinaria per deliberare sull’estinzione/scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio deve essere convocata con un preavviso di 60 giorni e ogni delibera deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

8.11.  Delle riunioni dell’Assemblea dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea.

9.1.  L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Quest’ultimo può essere formato da cinque o sette membri, che non abbiano subito condanne penali, tra gli Associati all’Associazione, il cui numero viene stabilito in occasione di ogni Assemblea chiamata a rinnovare l’Organo. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale svolgono gratuitamente la loro attività, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Se dovesse venir meno un componente, subentra il primo dei non eletti che durerà in carica quanto gli altri amministratori; in assenza di questi deve procedersi ad elezioni suppletive. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo Nazionale si intenderà decaduto e spetterà all’Assemblea nominare il nuovo Organo.

9.2.  Alla prima seduta utile il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, Il Tesoriere ed il Segretario.

9.3.  Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente o da due Consiglieri. La convocazione può avvenire tramite mail, da inviarsi, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza con prova dell’avvenuta ricezione o anche con altre modalità ispirate ad esigenze di celerità per il buon funzionamento dell’Organo e che garantiscano sempre la prova dell’avvenuta ricezione.

9.4.  I Consiglieri sono tenuti al rispetto della riservatezza in merito a tutti gli argomenti trattati e alle opinioni espresse dai singoli consiglieri nel corso della riunione. Il rispetto della privacy è altresì esteso ai contenuti di tutti i documenti condivisi. Ogni decisione del Consiglio Direttivo Nazionale è deliberata con la maggioranza dei voti dei presenti.

9.5.  È ammessa la possibilità che il Consiglio Direttivo Nazionale possa riunirsi e validamente deliberare anche in video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed esprimere il voto. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ovvero in sua mancanza, il Vicepresidente ed in difetto, il Consigliere più anziano in carica.

9.6.  Il Consiglio Direttivo Nazionale ha tutti i poteri per l’amministrazione Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione.

In particolare:

a) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;

b) delibera sulle attività proposte dai Referenti e Collaboratori tecnici e verifica che siano in linea con quanto espresso nell’articolo 3 del presente Statuto. Laddove necessario si occupa della stipula di contratti e/o convenzioni per definire la collaborazione con organizzazioni e professionisti;

c) predispone il rendiconto per cassa o bilancio di esercizio e documenti allegati di sua competenza da sottoporre all’esame dell’Assemblea Ordinaria come da art 15 del presente Statuto;

d) su propria iniziativa volontaria o al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore predispone il Bilancio Sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e) individua le eventuali attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale come previsto dall’articolo 3.3 di questo Statuto;

f) promuove l’eventuale modifica dello Statuto la cui approvazione è di competenza dell’Assemblea Straordinaria;

g) delibera sulla convocazione dell’Assemblea degli Associati;

h) predispone la bozza del regolamento Assembleare che deve essere sottoposto all’Assemblea per l’approvazione;

i) approva tutti i documenti necessari al buon andamento dell’Associazione: codice etico, codice di comportamento dei collaboratori tecnici ed eventuale regolamento generale;

j) propone i membri per l’Organo di Controllo e l’Organo di Revisione dei conti, al sopravvenire delle condizioni indicate nel Codice del Terzo Settore, da sottoporre alla decisione di nomina dell’Assemblea;

k) delibera sull’ammissione dei nuovi Associati in base alle domande ricevute e in merito all’esclusione dell’Associato per morosità come indicato dall’art. 6.8 di questo Statuto;

l) propone la candidatura dei Membri Onorari dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

m) delibera sulla nomina e revoca della carica di Referente regionale e/o provinciale degli Associati che fanno richiesta di operare come volontari nell’Associazione; sulla nomina e revoca dei Collaboratori Tecnici e dei Comitati Interni e dei loro membri. Verifica annualmente le loro attività;

n) delibera sui rimborsi relativi alle attività dei Referenti e dei Collaboratori Tecnici secondo le modalità previste dall’art. 17 comma 3 e 4 del Codice del Terzo Settore;

o) predispone la costituzione delle Sedi Territoriali o operative dell’Associazione e ne verifica l’attività;

p) promuove incontri di coordinamento con gli Enti Associati, con gli Enti Affiliati e controlla che le attività svolte non confliggano con le finalità perseguite dall’Associazione Nazionale;

q) decide l’utilizzo di eventuali avanzi di gestione e/o la copertura di eventuali disavanzi, destina le entrate che vanno ad incrementare il patrimonio dell’Associazione e le eventuali forme di investimento (art.4);

r) delibera sulla quota associativa;

s) disciplina l’utilizzo dell’acronimo AIFA.

9.7.  Delle riunioni del consiglio dovrà essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario che lo ha redatto, da inserire nel Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

10.1.  Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i membri dello stesso nominati dall’Assemblea degli Associati, ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo Nazionale. In mancanza o in caso di suo impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, sempre eletto al suo interno dal Consiglio Direttivo Nazionale o, in difetto, dal Consigliere più anziano in carica.

10.2.  Dura in carica tre anni e può essere rieletto. La carica è gratuita. Al Presidente spetta un rimborso spese sostenute nei casi previsti dall’ art. 17 comma 3 e 4 del Codice del Terzo Settore.

11.1.  L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art.30 del Codice del Terzo Settore. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 del Codice civile. I suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397 comma 2 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

11.2.  L’Organo, se collegiale, nomina nel proprio ambito e nel corso della sua prima seduta, il suo Presidente. Ai membri dell’Organo di Controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397 comma 2 del Codice civile non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

11.3.  L’incarico quale componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione.

11.4.  Il Consiglio Direttivo Nazionale verifica il possesso dei requisiti di cui all’art.11.1 e predispone un apposito contratto che regolerà i rapporti tra l’Associazione e l’Organo di Controllo che verrà approvato dall’Assemblea degli Associati.

11.5.  All’Organo di Controllo è affidata la vigilanza sulla gestione dell’Associazione. A tale scopo può partecipare alle riunioni dell’Assemblea e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e può chiedere al Consiglio Direttivo Nazionale notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di Controllo si occupa della compilazione del Libro dei verbali di propria competenza. Inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’Associazione e attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità con le linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 30 comma 6 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

11.6.  In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente nell’Organo di Controllo subentra il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell’originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni supplettive.

12.1.  Qualora l’Assemblea decida di nominare un Collegio dei Probiviri questo è formato da uno a tre membri effettivi anche non associati individuati tra persone di qualificata esperienza giuridica e di alta moralità; almeno uno dei quali deve essere un avvocato iscritto all’albo.

12.2.  Il Collegio dei Probiviri è chiamato ad esprimere pareri su particolari situazioni, ad esaminare controversie tra gli Associati e tra gli Associati e gli Organi dell’Associazione, nonché tra gli Organi stessi. È chiamato a dirimere i conflitti anche in ordine all’interpretazione e all’applicazione dello Statuto, delle delibere degli Organi sociali e su tutti i documenti che regolano il funzionamento dell’Associazione. Decide sull’eventuale rigetto, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, secondo l’articolo 6.5 del presente Statuto, dell’istanza di ammissione ad Associato.

12.3. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica associativa. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e può essere rieletto. Per la sua attività non è previsto alcun compenso.

12.4.  In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente del Collegio dei Probiviri subentra il primo dei non eletti in possesso dei requisiti richiesti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell’originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.

12.7.  Si può contestare un provvedimento del Collegio dei Probiviri in sede giudiziale. In assenza del Collegio dei Probiviri è competente in materia l’Assemblea degli Associati in via Ordinaria.

13.1.  Ferma restando l’obbligatorietà della nomina del Revisore Legale dei Conti qualora l’Associazione nello svolgimento della propria attività superi i limiti patrimoniali e di bilancio imposti dalla legge (art.31 del Codice del Terzo Settore) è comunque facoltà dell’Assemblea nominare un Revisore Legale dei Conti.

13.2.  Il Revisore Legale dei Conti è un Organo monocratico nominato dall’Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. La revisione legale dei conti può essere affidata ad un professionista iscritto al registro dei Revisori Legali ma può anche essere affidata ad una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro.

13.3.  L’incarico quale Revisore Legale dei Conti prevede un compenso ed è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione.

13.4.  In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo del Revisore Legale dei Conti, nelle condizioni di cui all’articolo 13.1 del presente Statuto, si deve procedere ad una nuova nomina.

13.5.  Il Revisore Legale dei Conti vigila sulla gestione finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina la proposta di bilancio di esercizio, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa.

13.6.  I rapporti tra l’Associazione e il Revisore Legale dei Conti saranno regolati da un apposito contratto, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e approvato dall’Assemblea degli Associati.

14.1.  Per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione, potranno essere costituiti più Comitati interni composti da Referenti operanti in specifici ambiti di attività, con funzioni di collaborazione con il Consiglio Direttivo Nazionale e anche consultive per gli Associati. Costituzione, funzionamento e attività dei Comitati interni sono disciplinate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

14.2.  L’attività dell’Associazione è svolta sul territorio nazionale attraverso i Referenti dell’Associazione che operano come volontari, su base regionale e/o provinciale. Essi potranno anche organizzarsi in Sedi Territoriali o Operative aventi il compito di favorire il perseguimento degli scopi associativi sul territorio. Tali organismi saranno nominati e revocati dal Consiglio Direttivo di AIFA Nazionale e saranno gestiti da un gruppo composto da almeno tre Referenti. Rappresentano l’espressione a livello regionale e/o provinciale dell’unica Associazione nazionale e non godono di autonomia giuridica e di bilancio.

14.3.  I Referenti potranno anche costituirsi in Associazioni regionali AIFA ed operare all’interno del loro ambito territoriale di riferimento. L’Associazione regionale è autonoma. Ciascuna Associazione regionale deve eleggere un Presidente ed un Consiglio Direttivo, approvare lo Statuto rispondente al modello predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed in linea con i criteri stabiliti dal Codice del Terzo Settore. Lo Statuto dell’Associazione regionale AIFA va redatto nel rispetto degli elementi di valore imprescindibili definiti nell’articolo 3 del presente Statuto.

L’Associazione Nazionale concede alle Associazioni regionali, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, l’autorizzazione ad utilizzare la denominazione e il logo di sua proprietà al solo fine di perseguire le comuni finalità esplicitate nei rispettivi statuti e riaffermate in premessa. L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Associazioni regionali forniscono al Consiglio Direttivo Nazionale, su richiesta:

– il Libro degli Associati. Coloro che si associano all’Associazione regionale si associano contemporaneamente anche all’Associazione Nazionale; coloro che si associano all’Associazione Nazionale si associano contemporaneamente anche all’Associazione della regione in cui hanno la residenza/sede legale;

– informazioni e dati ulteriori che il Consiglio Direttivo Nazionale riterrà opportuno o comunque utile conoscere.

In caso di modifica statutaria, l’Associazione regionale invia tempestivamente al Consiglio Direttivo Nazionale la bozza del nuovo Statuto per osservazioni e proposte, che saranno sottoposte all’Assemblea regionale che deve approvare le modifiche.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione regionale, il patrimonio residuo sarà devoluto all’Associazione Nazionale, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale competente per territorio o secondo diversa indicazione di quest’ultimo in caso contrario.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Associazioni regionali e l’Associazione nazionale sarà deferita al Collegio dei Probiviri dell’Associazione nazionale, ove nominato.

14.4.  Le Associazioni regionali a nome AIFA conservano la loro autonomia giuridica e responsabilità decisionale, operativa e patrimoniale secondo i propri Statuti. Usufruiscono di piena libertà di iniziativa per il proprio sviluppo sempre che le attività svolte non confliggano e si coordinino con le finalità e le attività perseguite dall’Associazione Nazionale.

14.5.  È prevista per l’Associazione AIFA la possibilità di iscriversi ad Associazioni e Federazioni. L’Associazione può collaborare con altri Enti, anche a livello internazionale purché in linea con le proprie finalità associative.

14.6. È prevista la possibilità un’ulteriore forma di collaborazione con organizzazioni autonome senza scopo di lucro con sede in Italia o all’estero che condividano le finalità di AIFA: l’affiliazione. Le organizzazioni affiliate conservano il proprio nome e versano un contributo annuale da concordare. L’affiliazione viene concessa dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le modalità con cui l’Associazione affiliata potrà rapportarsi con l’Associazione AIFA verranno disciplinate nel Regolamento generale.

15.1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

15.2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro il 31 maggio, deve predisporre il bilancio di esercizio/rendiconto per cassa in conformità alla modulistica definita con D.M. 5 marzo 2020 all.1 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con gli allegati ivi previsti.

15.3.  L’Assemblea dell’Associazione si riunisce almeno una volta l’anno per approvare il bilancio di esercizio/rendiconto per cassa ed i documenti relativi verranno inviati al RUNTS entro i termini di legge.

15.4.  Il bilancio di esercizio/rendiconto per cassa deve risultare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione degli Associati che abbiano interesse a consultarlo.

15.5.  Al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 14 del Codice del Terzo Settore o su iniziativa volontaria del Consiglio Direttivo Nazionale, l’Associazione dovrà predisporre anche il Bilancio Sociale redatto in conformità con le linee guida di cui al medesimo articolo.

16.1.  Addivenendo per qualunque causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della Associazione, l’Assemblea Straordinaria, con i quorum stabiliti dall’art. 8.10 del presente Statuto, delibererà lo scioglimento e contestualmente provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le mansioni ed eventuali compensi.

16.2.  In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore secondo le indicazioni dell’Assemblea previo parere dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale competente per territorio ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale così come previsto e imposto dalle leggi vigenti.

17.1.  Qualunque controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o tra gli Associati e gli Organi dell’Associazione, o tra gli Organi stessi in ordine all’applicazione/interpretazione dello Statuto, delle delibere degli Organi sociali e della Legge, dovrà essere obbligatoriamente deferita al Collegio dei Probiviri dell’Associazione, ove esistente, o all’Assemblea Ordinaria se il Collegio dei Probiviri non è stato nominato, non essendo consentito il ricorso preventivo all’Autorità Giudiziaria.

17.2.  Ogni controversia di cui al punto precedente, dopo il pronunciamento del Collegio dei Probiviri, se nominato, o dell’Assemblea Ordinaria se il Collegio dei Probiviri non è stato nominato sarà deferita all’esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria del Foro di Roma.

18.1.  Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

19.1.  Fino all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore l’Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, e rimane iscritta all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

19.2. Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal già menzionato d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al momento dell’iscrizione nel RUNTS.

19.3.  Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l’Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett. a), n. 1 del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività istituzionali;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Italiana Famiglie ADHD Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico;

c) approva il bilancio entro il 30 aprile di ciascuna anno;

d) in caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.